Nel dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati si è arrivato perfino a sostenere che questa riforma finirebbe per indebolire la lotta alle mafie. L’argomento è stato per ultimo rilanciato anche da Roberto Saviano: separare giudici e pubblici ministeri renderebbe il pubblico ministero più isolato, più esposto al potere politico e quindi meno efficace nel colpire le organizzazioni criminali, soprattutto nella loro dimensione economica. È una tesi forte, ma proprio per questo va verificata sul piano istituzionale e comparato, non semplicemente evocata come allarme civile.

Il primo nodo è concettuale. In questa argomentazione l’autonomia del pubblico ministero viene fatta coincidere con la sua appartenenza allo stesso ordine del giudice, come se l’indipendenza potesse esistere solo all’interno di una magistratura unitaria. Ma questa identificazione non è affatto necessaria, anche perché la riforma costituzionale oggetto del referendum non limita in alcun modo il potere di ricerca della notizia criminis da parte del pubblico ministero, né tantomeno sottopone questo potere all’autorizzazione di qualsiasi istituzione estranea all’ufficio della pubblica accusa. Peraltro, in molti ordinamenti europei la separazione delle carriere è quasi la regola e non l’eccezione, senza che ciò abbia mai comportato un indebolimento del contrasto alla criminalità organizzata o ai reati economici.

Per grandi Paesi a noi vicini, come la Spagna e la Germania ad esempio, non si può fondatamente sostenere che la separazione delle carriere costituisca di per sé un fattore strutturale di debolezza dello Stato di fronte al crimine organizzato.

Questo dato comparato è sufficiente a incrinare l’idea che l’unità corporativa della magistratura sia una condizione indispensabile dell’antimafia. Se così fosse, dovremmo ritenere che gran parte dell’Europa combatta il crimine con strumenti istituzionalmente inadeguati. È una conclusione che non regge alla prova dei fatti.

C’è poi un secondo elemento, ancora più decisivo. L’antimafia efficace non coincide tanto con il processo penale tradizionale né con la centralità simbolica del pubblico ministero. Le mafie contemporanee non vengono sconfitte principalmente attraverso l’inasprimento delle pene o la fusione identitaria tra accusa e giudice, ma mediante strumenti capaci di colpire patrimoni, imprese, flussi finanziari e relazioni economiche.

Da questo punto di vista, il riferimento al Codice antimafia è dirimente. Il decreto legislativo n. 159 del 2011, che rappresenta il più organico e incisivo strumento mai adottato dallo Stato italiano contro le organizzazioni criminali, è stato emanato durante un governo di centrodestra. Quel codice introduce misure di prevenzione patrimoniali, consente confische anche in assenza di una condanna definitiva e con il ribaltamento dell’onere della prova (non è il pubblico ministero che deve provare l’accusa, ma l’incolpato che deve provare la sua innocenza) e anticipa l’intervento pubblico rispetto all’accertamento del reato. È qui che lo Stato ha potuto recuperare terreno nei confronti delle mafie, non attraverso un rafforzamento simbolico del pubblico ministero nel processo penale, ma tramite un mutamento radicale degli strumenti di intervento.

È importante notare che questo rafforzamento dell’antimafia non passa in alcun modo dall’assetto delle carriere. Anzi, proprio l’estensione dei poteri di prevenzione e di confisca rende necessaria e centrale la figura di un giudice realmente terzo, chiamato a controllare decisioni altamente invasive. L’efficacia del sistema dipende dall’equilibrio tra poteri distinti, non dalla loro fusione.

Un breve richiamo storico aiuta a evitare semplificazioni. Prima del 1992, quando la magistratura era già unitaria e la separazione delle carriere non era oggetto di dibattito, la lotta alla mafia era tutt’altro che efficace. Era spesso isolata, affidata a pochi magistrati e poco sostenuta da una società civile nazionale largamente distante dal problema. La svolta non nasce tanto dall’assetto corporativo della magistratura, ma da un cambiamento profondo del contesto istituzionale e sociale, dalla mobilitazione dell’opinione pubblica e dalla costruzione di strumenti normativi nuovi come quelli del 2011 e prima ancora del 1991 voluti da Giovanni Falcone nella sua qualità di direttore generale del Ministero della Giustizia (guardasigilli Claudio Martelli) – la realizzazione della Procura nazionale Antimafia – contro la cui realizzazione, tra l’altro, il 3 dicembre di quell’anno proprio i magistrati indissero uno sciopero nazionale.

Alla luce di tutto questo, l’idea che la separazione delle carriere favorisca le mafie appare il frutto di una sovrapposizione quanto meno impropria. Tende a confondersi l’autonomia con l’appartenenza corporativa, l’antimafia con il processo penale, la forza dello Stato con la concentrazione del potere. L’esperienza comparata e quella italiana mostrano invece che lo Stato è più efficace soprattutto quando distingue i ruoli, rafforza i controlli e colpisce gli interessi economici delle organizzazioni criminali.

La separazione delle carriere non è una riforma della postura antimafia, né in senso positivo né in senso negativo. È una riforma che riguarda l’equilibrio del processo penale e la terzietà del giudice. Attribuirle un valore salvifico o distruttivo nella lotta alle mafie significa caricarla di un significato che non le appartiene. Sul piano tecnico e comparato, semplicemente, non regge.