Per la Corte costituzionale sono illegittime le norme approvate in Sicilia che hanno previsto la stabilizzazione del personale Asu. La Consulta ha accolto la questione di legittimità avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro le norme approvate dall’Assemblea siciliana nel 2021 e nel 2022 nell’ambito della legge di stabilità regionale, nelle variazioni di bilancio e nella legge di stabilità regionale 2022-2024.

I giudici ritengono incostituzionale avere esteso agli Asu i principi che furono applicati per gli Lsu e contestano inoltre la mancanza di copertura finanziaria e la conseguente proroga dei contratti sino alla fine di quest’anno. Sono 4 mila i precari Asu coinvolti.

Per la Corte costituzionale, “la disposizione impugnata produce, in primo luogo, un ampliamento dell’ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale”. Questo perchè la normativa statale richiamata si riferisce esclusivamente ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità già titolari di un contratto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Tale estensione della disciplina statale determina il contrasto della norma regionale con quella statale e, di conseguenza, la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia ‘ordinamento civile’ di cui all’articolo 117 della Costituzione. Come noto la normativa regionale riguarda una platea di soggetti più ampia di quella dei lavoratori socialmente utile “il cui impiego da parte della Regione e dei comuni – si legge in sentenza – avviene anche in base a convenzioni e protocolli, non soltanto, quindi, in virtù di un contratto di lavoro”.

In merito alle coperture finanziarie “appare chiaro che il numero dei soggetti interessati dalle plurime misure previste”, si legge in sentenza “risulta indefinito o, perlomeno, non esattamente conosciuto dall’amministrazione regionale”. “Tale indeterminatezza – aggiungono i giudici delle leggi – si ripercuote, inevitabilmente, sugli oneri derivanti dall’attuazione della disposizione e sulla relativa copertura. Ciò comporta la violazione del principio dell’obbligo di copertura della spesa” previsto dall’articolo 81, terzo comma della Costituzione, “tanto più se si considera che si tratta di spese obbligatorie a carattere pluriennale, che andranno a gravare sulla già difficile situazione finanziaria degli enti territoriali”.

“Stavamo aspettando questa sentenza – dice il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace – Adesso possiamo riproporre la stabilizzazione nel modo più corretto. L’avevamo detto in tempi non sospetti che bisogna seguire l’iter normativo giusto per porre fine al lungo periodo di precariato di questi lavoratori, gran parte impegnati nei Comuni”.